In questo articolo vedremo quali sono tutti gli incentivi del 2022 per le assunzioni, divisi per categorie:
1. MISURE PER I GIOVANI
Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello. Sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermi il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Sgravi contributivi per assunzioni di laureati "110 e lode" e dottorati. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per un massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
Assunzione con contratto di apprendistato di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. I datori di lavoro con meno di 9 dipendenti, hanno un'aliquota contributiva pari all'1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, al 10% dal terzo anno; i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, hanno una aliquota contributiva pari al 10%.
Studenti under 30 assunti entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo, hanno svolto dallo stesso datore alternanza scuola-lavoro o apprendistato. L'incentivo ha una durata massima di 36 mesi ed è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.
Giovani assunti per la prima volta a tempo indeterminato, under 36. L'incentivo di massimo 36 mesi, pari al 50% della contribuzione a carico del datore, nel limite di 3.000 euro annui spetta anche con la conversione del contratto a termine.
Giovani assunti per la prima volta a tempo indeterminato, under 30. L'incentivo di massimo 36 mesi, pari al 50% della contribuzione a carico del datore, nel limite di 3.000 euro annui spetta anche con la conversione del contratto a termine.
Assunzione nel Mezzogiorno, con contratto a tempo indeterminato, di giovani under 36. Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 48 mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui.
Giovani fino a 35 anni genitori di figli minori e privi di contratto a tempo indeterminato che siano iscritti alla banca dati dei giovani genitori. 5.000 euro per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani genitori iscritti alla Banca dati dei giovani genitori istituita presso l'INPS.
2. MISURE PER I LAVORATORI CASSAINTEGRATI
Assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di lavoratori in CIGS beneficiari dell'assegno di ricollocazione. Esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura del 50%, nel limite di 4.030 euro annui, per massimo 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; di 12 mesi se a tempo determinato (più 6 mesi in caso di trasformazione).
Assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi. Riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%), per 12 mesi.
Assunzione lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale. Per 12 mesi - per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore - un contributo mensile pari al 50% della CIGS autorizzata che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori in CIGS senza limite di età a decorrere dal 1° gennaio 2022. Riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%) , per 12 mesi.
Sgravio contributivo al fine di agevolare l'impiego di lavoratori in aziende in amministrazione straordinaria. Contribuzione pari a quella degli apprendisti per 18 mesi per assunti a tempo indeterminato, 12 mesi a tempo determinato, più 12 mesi se trasformati a tempo indeterminato
3. MISURE PER I DISOCCUPATI E LE DONNE
Assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali Ue; o con una professione di un settore economico con una disparità occupazionale di genere superiore al 25%; o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; o disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni (residenti ovunque). Esonero contributivo del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per:
- 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato
- 18 mesi complessivi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Riduzione contributiva per assunzione di donne prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali Ue; o con una professione o di un settore economico con una disparità occupazionale al 25%; o prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; o disoccupate da oltre 12 mesi 50 anni ovunque residenti (legge 92/2012). Riduzione dei contributi del 50% per:
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Riduzione contributiva in caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi. Riduzione dei contributi del 50% per:
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo, c'è uno sgravio contributivo sulle retribuzioni imponibili dei neoassunti. I datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato lavoratori percettori Naspi. Aliquota contributiva della retribuzione ridotta del 50%, fino ad un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore sostituito o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento dalla lavoratrice o lavoratore sostituito. Incentivo mensile del 20% della NASPI mensile non ancora percepita dal lavoratore. Spetta anche ai lavoratori che hanno diritto alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita.
Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di Naspi senza limiti di età. L'apprendista può avere un inquadramento inferiore o una retribuzione in percentuale in applicazione del CCNL. Gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l'applicazione di normative e istituti contrattuali nonché dalla base per il calcolo dell'IRAP.
Lavoratori beneficiari di Naspi che richiedono la liquidazione anticipata in unica soluzione per la sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa. La Naspi riconosciuta in un unica soluzione si considera non imponibile ai fini Irpef.
4. INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
Assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato o apprendistato, di soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Esonero contributivo nel limite dell'importo mensile del RDC per un numero di mesi pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario, entro 780 euro mensili e per almeno 5 mesi
5. INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI PROVENIENTI DALLE IMPRESE IN CRISI
Assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori subordinati. Esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite di 6.000 euro annui, per massimo di 36 mesi.
Fonte: Il sole 24 ore
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